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REGIO DECRETO 13 dicembre 1896, n. CCCCXXVIII (428)

Col quale il comune di Potenza, è autorizzato, a riscuotere sull'alcool ed acquavite in fusti fino al 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac, sull'alcool ed acquavite in fusti a più di 59° del detto alcoolometro, sui liquori in fusti, e sull'alcool, acquavite e liquori in bottiglie, che si introducono nella sua linea daziaria, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento del governativo. (9600428R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1897
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-1-1897

Art. 1


Col quale il comune di Potenza è autorizzato, a seconda della deliberazione del 7 ottobre 1895, a riscuotere sull'alcool ed acquavite in fusti fino a 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac, sull'alcool ed acquavite in fusti a più di 59° del detto alcoolometro, sui liquori in fusti, e sull'alcool, acquavite e liquori in bottiglie, che si introducono nella sua linea daziaria, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento del governativo, in conformità della seguente tariffa:

1. Alcool ed acquavite fino a 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac, l'ettolitro lire 8.

2. Alcool ed acquavite a più di 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac e liquori, l'ettolitro lire 12.

3. Alcool, acquavite e liquori in bottiglie:

a) fino a un litro, caduna lire 0.15;

b) fino a mezzo litro, caduna lire 0.10.

c) fino a un quarto di litro, caduna lire 0.05.

Firmato UMBERTO - Contrassegnato Branca - Visto G. Costa.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 dicembre 1896.

Reg. 208. Atti del Governo a f. 109.