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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1989, n. 403

Regolamento recante integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986 concernente determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/01/1990
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-1-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 1986, con il quale è stato sostituito il primo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976;
Vista la determinazione n. 99000/310, in data 20 aprile 1988, del comandante generale della Guardia di finanza, con la quale, a conclusione dell'esperimento iniziato il 1› gennaio 1987, è stata data una nuova e definitiva struttura ordinativa ai comandi delle zone ligure (I) e sicula (VII) della Guardia di finanza, tale da consentire l'esercizio di funzioni di coordinamento e controllo su tutte le attività dei dipendenti comandi e reparti riguardanti il personale, le operazioni, l'amministrazione e la logistica, per cui, in particolare, gli uffici amministrazione delle dipendenti legioni sono stati assorbiti dai corrispondenti uffici inseriti nel contesto ordinativo delle zone stesse;
Considerato che tale provvedimento ordinativo è in fase di estensione definitiva in campo nazionale;
Ritenuta la necessità di inserire tra i comandi del Corpo della guardia di finanza, indicati all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1986, i comandi di zona;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1› luglio 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1986, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza, è sostituito dal seguente:
"Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, nonché per gli operai dello Stato in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia, della scuola sottufficiali, della legione allievi, del reparto autonomo centrale e della scuola di polizia tributaria, che hanno in forza il suddetto personale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1› dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1989

Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 17

Nota alle premesse:
L'art. 87, primo comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 1976, già modificato dal D.P.R. 19 aprile 1986, e come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 1. - Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, nonché per gli operai dello Stato in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia, della scuola sottufficiali, della legione allievi, del reparto autonomo centrale e della scuola di polizia tributaria, che hanno in forza il suddetto personale.
Ai predetti comandi è devoluta la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli ufficiali della guardia di finanza in forza presso gli stessi, esclusi gli ufficiali generali e i colonnelli.
Spetta altresì ai medesimi comandi di liquidare il trattamento normale di quiescenza del personale indicato nel primo comma, che sia cessato dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età".
- L'art. 154, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 così recita: "Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte di conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento".