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REGIO DECRETO 6 dicembre 1866, n. MDCCCXXXIX (1839)

Col quale si provvede intorno al riordinamento dell'amministrazione e agli esami pel conferimento del posto di studi della fondazione Boni di Figline. (6601839R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1867
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-1-1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testamento a rogito del Notaio Stocchi di Figline, in data 20 marzo 1818, col quale Giovanni Battista Boni di Figline, dopo di aver ordinato che dalla sua eredità fosse prelevata una somma di duemila e quattrocento scudi per mantenere, coi frutti della medesima, un giovane di quella terra e del popolo di Ponterosso agli studi della Legge o della Medicina o della Chirurgia per il corso di anni sette in Pisa od in Firenze, disponeva:
a) Che della sua volontà fossero esecutori il Gonfaloniere ed il Cancelliere pro tempore del Comune di Figline;
b) Che gli aspiranti al godimento del posto di studio da lui fondato dovessero sostenere un esame nella lingua latina, sulla logica, sulla metafisica e sulla geometria;
c) Che questo esame dovesse darsi avanti il Gonfaloniere di Figline e dai due Maestri del Comune.
Veduto che per effetto dell'attuale ordinamento amministrativo dei Comuni è venuto a mancare l'ufficio di Cancelliere, le cui attribuzioni sono ora ripartite fra diversi funzionari;
Veduto pure che secondo gli ordinamenti scolastici ora in vigore, i Maestri comunali attendono all'istruzione primaria e quindi non sono per ragione del loro ufficio competenti a trattare le materie sovra cui gli aspiranti debbono essere esaminati, le quali appartengono esclusivamente all'insegnamento secondario classico;
Ritenuto pertanto essere necessario che ad assicurare l'eseguimento della volontà del benefico fondatore sia provveduto alla mancanza del Cancelliere e si componga in luogo di due Maestri comunali una più competente Commissione esaminatrice;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In luogo del Cancelliere comunale, il cui ufficio è cessato, sono chiamati ad eseguire in concorso del Sindaco di Figline la testamentaria disposizione sopraindicata due Consiglieri, da nominarsi annualmente nel proprio seno dal Consiglio comunale di Figline. Questi Consiglieri potranno allo scadere dell'anno essere rieletti.