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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1952, n. 4558

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-6-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere di cui all'art. 38 è sostituito dal seguente:
Sono insegnamenti complementari:
1) Filologia greco-latina;
2) Grammatica greca e latina;
3) Storia comparata delle lingue classiche;
4) Epigrafia greca;
5) Papirologia;
6) Antichità greche e romane;
7) Etruscologia ed archeologia italica;
8) Storia della letteratura latina medioevale;
9) Storia della lingua italiana;
10) Storia del Risorgimento;
11) Sanscrito;
12) Filologia iranica;
13) Ebraico e lingue semitiche comparate;
14) Epigrafia ed antichità semitiche;
15) Lingua e letteratura araba;
16) Lingua e letteratura copta;
17) Filologia bizantina;
18) Filologia germanica;
19) Filologia slava;
20) Paleografia e diplomatica;
21) Numismatica;
22) Paleontologia;
23) Lingua e letteratura francese;
24) Lingua e letteratura tedesca;
25) Lingua e letteratura inglese;
26) Lingua e letteratura spagnola;
27) Lingua e letteratura portoghese;
28) Lingua e letteratura neogreca;
29) Lingua e letteratura romena;
30) Lingua e letteratura russa;
31) Lingua e letteratura polacca;
32) Lingua e letteratura ungherese;
33) Lingua e letteratura albanese;
34) Lingua, letteratura e storia cinese;
35) Storia delle religioni;
30) Storia del Cristianesimo;
37) Storia della Chiesa;
38) Archeologia cristiana;
30) Letteratura cristiana antica;
40) Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
41) Egittologia;
42) Assiriologia ed archeologia orientale;
43) Storia orientale antica;
44) Storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente;
45) Storia dell'arte musulmana e copta;
46) Biblioteconomia e bibliografia;
47) Storia della musica;
48) Letteratura delle tradizioni popolari;
49) Etnologia;
50) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;
51) Lingua e letteratura slovena;
52) Lingua e letteratura serbo-croata.
L'elenco degli insegna menti complementari del corso di laurea in filosofia di cui all'art. 39 è sostituito dal seguente:
Sono insegnamenti complementari:
1) Estetica;
2) Filosofia del diritto;
3) Storia della filosofia antica;
4) Storia della filosofia medioevale;
5) Storia delle religioni;
6) Storia del Cristianesimo;
7) Psicologia;
8) Storia del Risorgimento;
9) Storia del diritto italiano;
10) Storia delle dottrine politiche;
11) Storia delle dottrine economiche;
12) Letteratura greca;
13) Economia politica;
14) Filosofia della storia;
15) Filosofia della religione;
16) Una lingua e letteratura straniera moderna, a scelta fra quelle elencate nell'art. 38 per la laurea in lettere.
Art. 41. - È sostituito dal seguente:
Gli Istituti scientifici della Facoltà sono:
Istituto di geografia generale;
Istituto di archeologia e storia dell'arte antica;
Istituto di glottologia;
Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna;
Istituto di storia antica e antichità classiche;
Istituto di filologia romanza;
Istituto di lingua e letteratura tedesca e filologia germanica;
Istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea e di paleografia e diplomatica;
Istituto di filologia classica;
Istituto di letteratura italiana;
Istituto di filosofia;
Istituto di letteratura inglese e americana;
Istituto di letteratura francese;
Istituto di letteratura slava.
Art. 97. - Agli insegnamenti complementari di "tecnica urbanistica", "igiene applicata all'ingegneria" e "comunicazioni elettriche" è abolita la specifica "semestrale".
Art. 98. - Per la sottosezione edile, l'insegnamento di cui al n. 15 è sostituito dal seguente:
"Architettura e composizione architettonica (biennale)".

Art.

99. - Per la sottosezione meccanica l'insegnamento di cui al n. 15 è sostituito dal seguente: "Disegno di macchine e progetti" (oltre al corso annuale, un secondo corso semestrale).

Art. 1

Art. 102. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (scienza delle costruzioni); macchine (meccanica applicata); costruzioni di macchine (meccanica applicata, scienza delle costruzioni, tecnologie generali); disegno di macchine e progetti (meccanica applicata); impianti industriali meccanici (macchine e tecnologie generali); costruzioni aeronautiche (scienza delle costruzioni e meccanica applicata alle macchine); costruzioni stradali e ferroviarie (topografia con elementi di geodesia); costruzioni idrauliche (scienza delle costruzioni, idraulica); impianti speciali idraulici (idraulica e scienza delle costruzioni); costruzione di ponti (scienza delle costruzioni): chimica industriale (chimica applicata); misure elettriche, impianti elettrici, costruzioni di macchine elettriche, radiotecnica, comunicazioni elettriche (elettrotecnica); tecnologie generali (chimica applicata)".
Art. 103. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste in una prova di cultura, sulle materie fondamentali del corso di studi seguito dal candidato e nella discussione orale di un progetto specifico attinente al ramo d'ingegneria della sottosezione cui appartiene il candidato, redatto sotto la guida e la sorveglianza di almeno due professori ufficiali.
Le modalità per la prova di cultura (scritta, orale o grafica) saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio di facoltà".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1952

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 96. - PALLA