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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 1275

Istituzione di istituti e scuole di istruzione tecnica agraria.

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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-8-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, già in atto, per ragioni di servizio, coi relativi organici dal 1 ottobre 1952;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1952 sono istituiti:
a) un Istituto tecnico agrario statale con specializzazione in economia montana, in Fabriano;
b) una Scuola tecnica agraria statale in Cingoli.