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REGIO DECRETO 9 dicembre 1937, n. 2669

Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. (037U2669)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-4-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie;
Vista la legge 13 luglio 1911, n. 774, che modifica il testo unico suddetto;
Visto il R. decreto 30 giugno 1907, n. 667, con il quale è stato approvato il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria;
Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1725, sulle acque ed impianti elettrici;
Visto il R. decreto 18 aprile 1909, n. 487, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale di custodia delle paludi e dei terreni paludosi;
Visto il R. decreto 13 luglio 1911, n. 893, che apporta modifiche al R. decreto n. 487 predetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto Reale 2 marzo 1931, n. 287, che approva il regolamento per il personale del Genio civile;
Visto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1650, con il quale si è provveduto alla fusione in unici organici dei ruoli degli ufficiali idraulici e di quelli di bonifica, e dei ruoli dei guardiani idraulici e di quelli di bonifica;
Considerata l'opportunità, di far luogo, in seguito a detta fusione, alla raccolta in unico regolamento delle norme vigenti sul personale predetto e sulla tutela delle opere idrauliche o di bonifica;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste e con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e dai Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Cobolli-Gigli - Rossoni - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 395, foglio 57. - Mancini.