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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1994, n. 700

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28, concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

note: 2 articoli Entrata in vigore del decreto: 25-12-1994
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  25-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I limiti di importo di lire 100 milioni e di lire 150 milioni, indicati al comma secondo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28, per le spese per le quali è previsto il ricorso alla gestione in economia, sono entrambi elevati a 200.000 ECU, IVA esclusa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000".
- Il D.Lgs. n. 642/1948 reca: "Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato".
- La legge n. 186/1982 reca: "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".
- Il D.P.R. n. 28/1986 approva il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1.
- Il testo del secondo comma dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 28/1986 è il seguente: "Per le spese di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 9), 10), 13), 15), 17), 20) e 21) il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire 150 milioni; per quelle di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 11), 12), 14), 16), 18), 19), 22) e 23) nei casi in cui non sia superiore a lire 100 milioni".