stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1430

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  9-4-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo capoverso dell'art. 75 del vigente statuto, viene modificato come appresso:
Art. 75. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le scuole di perfezionamento in "endocrinologia e malattie del ricambio", "pediatria", "ostetricia e ginecologia", "oculistica", "chirurgia", "medicina interna", "igiene", "gastroenterologia", "anestesiologia", "otorinolaringoiatria" e "cardiologia".
Dopo l'art. 94 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in "otorinolaringoiatria a ed in "cardiologia".

Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria

Art. 95. - La scuola ha la durata di tre anni.
L'ammissione viene effettuata in base a concorso per esami: il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a sei per ogni anno di corso.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Clinica otorinolaringoiatrica;
Patologia e semeiotica dell'orecchio;
Patologia e semeiotica del naso;
Patologia e semeiotica della faringe-laringe;
Anatomia umana in rapporto alla specialità;
Neuropatologia in rapporto alla specialità;
Esercitazioni ciniche.
2° anno:
Clinica otorinolaringoiatrica;
Patologia e semeiotica dell'orecchio;
Patologia e semeiotica del naso;
Patologia e semeiotica della faringe-laringe;
Patologia generale in rapporto alla specialità;
Endoscopia bronco-esofagea;
Esercitazioni cliniche.
3° anno:
Clinica otorinolaringoiatrica;
Tecnica operatoria dell'orecchio;
Tecnica operatoria del naso e delle cavità accessorie;
Tecnica operatoria della faringe-laringe;
Oculistica in rapporto alla specialità;
Chirurgia plastica della specialità;
Audiologia e foniatria;
Esercitazioni cliniche.

Scuola di perfezionamento in cardiologia

Art. 96. - La scuola ha la durata di tre anni.
Il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato ad otto per ogni anno di corso.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Anatomia normale;
Fisiologia;
Anatomia patologica;
Chimica biologica;
Semeiotica fisica;
Reumatologia;
Patologia delle malattie di cuore;
Semeiotica strumentale;
Elettrocardiografia e vettocardiografia;
Fonocardiografia (semestrale);
Ballistocardiografia (semestrale).
2° anno:
Clinica delle malattie di cuore;
Patologia delle malattie di cuore;
Elettrocardiografia e vettocardiografia;
Radiologia;
Patologia cardiorespiratoria (semestrale);
Patologia vascolare (semestrale);
Ricambio elettrolitico (semestrale);
Oculistica (semestrale);
Cardiopatie congenite.
3° anno:
Clinica delle malattie di cuore;
Terapia;
Dietetica (semestrale);
Terapia chirurgica (semestrale);
Angiocardiografia (semestrale);
Cateterismo cardiaco e studio del gas del sangue e respiratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 154. - RELLEVA