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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 1326

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-7-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734;
e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 113, relativo al corso di laurea in farmacia è integrato con il seguente comma:
"L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso".
Art. 144, relativo all'esame di laurea in architettura è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste in un colloquio sull'attività svolta durante il corso di studi e nella discussione della tesi, la quale riguarda una ricerca progettuale che necessariamente implica anche l'elaborazione d'un progetto.
Per sostenere gli esami il candidato deve presentare richiesta al preside, fin dall'inizio del quarto anno di corso e non oltre sei mesi prima dell'appello prescelto, indicando fra i professori ufficiali il relatore o i relatori.
Il consiglio di facoltà esamina la domanda, designa il relatore o i relatori; questi d'accordo con il candidato, definiscono il tema, ne seguono lo sviluppo, consigliando eventuali correlatori esterni, e ne garantiscono l'originalità e la validità davanti alla commissione giudicatrice".
Dopo l'art. 377, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunità educative speciali.

Scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunità educative speciali
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 378. - Presso l'istituto di pedagogia della facoltà di magistero dell'Università di Roma, è istituita una scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunità educative speciali ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera a) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 379. - La scuola ha lo scopo di formare, attraverso un'autentica integrazione personale di dati teorici, tecnici e sperimentali, giovani che, professionalmente preparati per la educazione di fanciulli adolescenti e giovani, qualunque sia la natura ed il grado del loro disadattamento, sia in comunità educative come nell'ambiente naturale, siano in grado di assolvere compiti di animazione sociale e di assumere responsabilità direttive in seno alle comunità stesse o in seno ad organismi assistenziali-educativi.
Un centro studi provvede alla documentazione e alla ricerca per assicurare un efficace funzionamento della scuola. La scuola rilascia il diploma di assistente educatore, attestati di idoneità e attestati di qualificazione speciale.
Art. 380. - La scuola è diretta dal direttore dell'istituto di pedagogia della facoltà di magistero. In mancanza di esso o in caso di impedimento non temporaneo, il consiglio della facoltà affiderà la direzione della scuola ad altro professore di ruolo della facoltà.
Il direttore è coadiuvato dal direttore dei corsi ed assistito dal consiglio della scuola; in caso di assenza o impedimento temporaneo il direttore è sostituito dal vice direttore da lui designato.
Art. 381. - Il consiglio della scuola è composto dal direttore dei corsi e dai docenti della scuola. Le deliberazioni di carattere tecnico riguardanti la formazione professionale degli allievi, sono adottate con l'intervento di un componente designato dall'Associazione professionale degli educatori (A.N.E.G.I.D.) e di non più di sette membri designati da amministrazioni pubbliche e private interessate alla formazione degli educatori.
Art. 382. - Il consiglio è convocato dal direttore, esso ratifica la designazione del vice direttore; determina i corsi e i relativi piani di studi, fissa il calendario; delibera sulle domande di iscrizione e sul prolungamento di questa; affida la direzione dei corsi a un cultore di discipline affini, docente o meno della scuola purché abbia acquisito esperienze professionali nella educazione specializzata; sceglie i monitori per l'assistenza ai tirocini, esperti di educazione specializzata provvisti di norma del diploma di assistente educatore, delibera su ogni altra questione di natura didattica e disciplinare; formula proposte per la concessione di borse e assegni agli studenti bisognosi e meritevoli e per altre questioni di ordine amministrativo e finanziario riguardanti la scuola.
Art. 383. - La scuola si articola in corsi di formazione della durata di due anni. La varietà e l'orientamento dei corsi, la distribuzione degli insegnamenti tra i due anni di ciascun corso sono stabiliti dal consiglio della scuola.
Possono essere ammessi coloro che siano in possesso di un titolo di scuola media superiore.
L'ammissione è subordinata al superamento di prove atte a permettere una valutazione delle attitudini del candidato ad esercitare la professione ed a trarre profitto dalla formazione. Il limite numerico sarà fissato dal consiglio della scuola.
Agli studenti fuori corso può essere consentito il prolungamento dell'iscrizione per un periodo che non superi la durata del corso stesso.
Gli esami sostenuti nei corsi universitari per le materie di insegnamento della scuola, possono essere convalidati.
Art. 384. - La scuola può anche organizzare corsi di preparazione per educatori, in attività di servizio e corsi di qualificazione speciale per educatori già in possesso del diploma speciale. Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e tecnico pratico.
Sono insegnamenti teorici dei corsi di formazione:
1) Antropologia culturale;
2) Etica professionale;
3) Psicologia dell'età evolutiva con elementi di psicologia generale;
4) Psicologia sociale con elementi di psicologia dinamica;
5) Pedagogia generale e teoria della scuola;
6) Pedagogia speciale;
7) Sociologia;
8) Auxologia;
9) Igiene;
10) Igiene mentale;
11) Istituzioni di diritto pubblico.
Sono insegnamenti tecnici e pratici dei corsi di formazione:
1) Tecniche educative ed organizzative della vita in istituto;
2) Seminari di cultura generale;
3) Ricerche sociali e studio dell'ambiente;
4) Attività di gruppo;
5) Tirocinio professionale.
Art. 385. - Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, previa proposta del direttore della scuola, a docenti anche di altre facoltà e ad esperti della materia. L'assistenza ai tirocini professionali è curata da monitori ed è affidata ad esperti di educazione specializzata; l'attività dei monitori è coordinata dal titolare dell'insegnamento di tirocinio professionale.
I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno scolastico; il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno quali insegnamenti possono essere svolti in un semestre o mediante seminari.
Art. 386. - Per il conseguimento del diploma o dell'attestato di qualificazione speciale, lo studente deve aver seguito i corsi e superato i relativi esami e prove pratiche. L'esame consiste nella discussione su una dissertazione scritta connessa all'attività di studio di ricerca e di applicazione svolta dal candidato durante la frequenza della scuola.
La commissione di esame è composta dal direttore della scuola o da altro professore di ruolo della facoltà da lui delegato che la presiede, e da sei docenti della scuola stessa di cui tre degli insegnamenti tecnico pratici.
Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, sopratasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970

Atti del Governo, registro 236, foglio n. 31. - CARUSO