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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2000, n. 355

Regolamento recante modifica dell'articolo 230, sesto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento di contabilità generale dello Stato.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-12-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione ed allo snellimento del sistema dei pagamenti di cui al sesto comma dell'articolo 230 del citato regio decreto n. 827 del 1924;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il sesto comma dell'articolo 230 del regolamento generale di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:
"Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, nonché assegni bancari emessi da banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000

Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 8 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, reca: "Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71". - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343, reca: "Regolamento recante modificazioni a talune disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429". - Per il testo del sesto comma dell'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), come modificato dal presente regolamento, si rimanda alla nota all'art. 1. - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 230 del citato regio decreto n. 827/1924, come modificato dal presente regolamento: "Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, nonché assegni bancari emessi da banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.".