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DECRETO-LEGGE 27 aprile 2018, n. 38

Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. (18G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2018, n. 77 (in G.U. 26/06/2018, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2018)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  27-6-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.
1. All'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)​ al comma 1, le parole: «sino al 30 aprile 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 ottobre 2018»;
b)​ al comma 2, al secondo periodo, le parole: «ed è restituito
entro il termine dell'esercizio» sono soppresse;
c) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'intero finanziamento è restituito entro il 15 dicembre 2018.».
((
1-bis. I commissari della società Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, evidenziando, in particolare, i dati riferiti:
a) ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di leasing e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti;
b) all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, sia antecedenti che successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresì conto degli eventuali contenziosi in essere e delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attività patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa;
c) alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni;
d) al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con particolare riferimento alle modalità di rimborso del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
1-ter. La relazione di cui al comma 1-bis è trasmessa entro il 1° agosto 2018 e nella medesima relazione i commissari danno conto anche delle attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione. I commissari trasmettono altresì una relazione conclusiva alle Camere entro il 31 ottobre 2018
))