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DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2018, n. 9

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione urbanistica. (18G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2018
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-3-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», e, in particolare, l'articolo 21;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Integrazioni all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche)
1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«In attuazione della competenza esclusiva in materia di urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso, le Province di Trento e di Bolzano disciplinano la materia inerente la definizione degli standard urbanistici per i rispettivi territori».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come integrato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 21. - I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche per il territorio dei comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale.
I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati con deliberazione della giunta provinciale secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale. Analogamente sono approvate le eventuali modifiche ai piani urbanistici di grado subordinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino approvati con legge ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.
In attuazione della competenza esclusiva in materia di urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dall'art. 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, e con l´osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8, dello Statuto stesso, le Province di Trento e Bolzano disciplinano la materia inerente la definizione degli standard urbanistici per i rispettivi territori».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige):
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Per il testo vigente dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come integrato dal decreto legislativo qui pubblicato, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:
«Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.».
«Art. 8. - Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale.».