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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. 568

Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1994)
Testo in vigore dal:  13-1-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le decisioni della commissione censuaria centrale emesse in data 4, 7, 11, 15 e 20 ottobre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane
1. Sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità immobiliari ur- bane, indicate nei prospetti annessi al presente decreto, rideterminate per effetto delle decisioni dalla commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457.
2. Le tariffe d'estimo si applicano per l'anno 1994, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993. n. 16,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,))
in ordine all'applicazione delle stesse tariffe dal 1 gennaio 1992.
3. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle tariffe rideterminate con il presente decreto.