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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. 1694

Modifica della misura dell'addizionale al contributo dovuta per l'assicurazione contro le malattie dai datori di lavoro e con lavoratori all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura per l'assistenza di malattia ai pensionati e dirigenti ed impiegati agricoli.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-4-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, recante al comma primo, punto 1), la determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura per l'assicurazione contro le malattie dei dirigenti ed impiegati agricoli ed all'ultimo comma la possibilità di variare la misura di detto contributo, in applicazione delle norme fissate dall'art. 1, commi primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
recante norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati, Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, recante la determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

A decorrere dal 1 gennaio 1965 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1965, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di malattia ai pensionati dovuta all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, fissata nel 2,80 per cento delle retribuzioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, è ridotta all'1,80 per cento delle retribuzioni, di cui l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,20 per cento a carico dei dirigenti e impiegati dell'agricoltura.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT MORO - DELLE FAVE - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1966

Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 91. - VILLA