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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 418

Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/01/1992.
Decreto-Legge convertito dalla L. 24 febbraio 1992, n. 173 (in G.U. 28/02/1992, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1992)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-1-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: "e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale". Tale disposizione ha effetto dal 25 dicembre 1991.