stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1992, n. 470

Attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e degli studenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/12/1992
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-12-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e degli studenti;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE, dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti:
"Art. 5- bis . - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che hanno svolto un'attività lavorativa in uno Stato della Comunità, a condizione che siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e beneficino di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e a condizione che dispongano di un reddito che, sommato all'importo del trattamento di pensione, non sia inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.
2. Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico dei cittadini di cui al comma 1, purché l'importo minimo del reddito di cui al comma 1 risulti maggiorato di 1/3 per ciascun membro del nucleo familiare e dispongano ciascuno di una assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri:
a) coniuge e discendenti;
b) ascendenti propri e del coniuge.
3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi precedenti si stabiliscono
rilascia un documento denominato 'carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEÈ, valido per cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, rinnovabile.
4. Alle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.
5. Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego.
Art. 5-ter. - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica gli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea iscritti ad un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad un corso di studi presso università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale, i quali siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e dispongano in Italia di un reddito non inferiore all'importo minimo del regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.
2. Analogo diritto è altresì riconosciuto al coniuge e ai figli a carico, purché il cittadino di cui sono a carico disponga di un reddito complessivo non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, all'importo minimo del regime italiano di assicurazione generale obbligatoria e gli stessi dispongano di un'assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri.
3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi 2 e 3 si stabiliscono, rilascia un documento denominato 'carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEÈ di validità uguale alla durata prevista per il corso di formazione ovvero, se questo ha una durata superiore all'anno o se si tratta di un corso di studi universitari, di validità per l'anno accademico, rinnovabile di anno in anno, per un periodo non superiore alla durata del corso di formazione o di studi universitari.
4. Alle persone di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego.
6. Il diritto di soggiorno sussiste finchè permangono le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 5-quater . - 1. Al di fuori delle ipotesi previste nei precedenti articoli, possono soggiornare nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea a condizione che essi siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e dispongano di un reddito non inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.
2. Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico dei cittadini di cui al comma 1, purché questi dispongano di un reddito complessivo di misura non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, al minimo del trattamento di cui al comma 1:
a) coniuge e discendenti;
b) ascendenti propri e del coniuge.
3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi precedenti si stabiliscono rilascia un documento denominato 'carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEÈ, valido per cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, rinnovabile.
4. Alle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.
5. Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego.
Art. 5-quinquies. - 1. La carta di soggiorno e il documento di soggiorno di cui agli articoli 5- bis , 5- ter e 5-quater sono rilasciati su modelli conformi a quelli stabiliti con decreti del Ministro dell'interno, previa esibizione dei seguenti documenti:
a) il documento in forza del quale il richiedente è entrato nel territorio della Repubblica;
b) dichiarazione della competente autorità consolare attestante l'iscrizione del richiedente al servizio sanitario di uno Stato membro della Comunità, apposita polizza assicurativa per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per il territorio della Repubblica, ovvero copia autenticata del documento di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano;
c) per i cittadini di cui all'art. 5- bis, dichiarazione della competente autorità consolare attestante che il richiedente è titolare di pensione o di rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o di altro reddito, con indicazione del relativo importo;
d) per gli studenti di cui all'art. 5- ter, apposita dichiarazione dell'interessato, resa davanti alla competente autorità di pubblica sicurezza, attestante l'importo del reddito disponibile, ovvero copia della documentazione di cui alla lettera e);
e) per i familiari a carico e per i cittadini di cui all'art. 5-quater, copia della documentazione conforme alle disposizioni in vigore nello Stato di origine o di provenienza e vistata dalla competente autorità consolare, attestante la disponibilità del reddito richiesto, ovvero, per le fonti di reddito esistenti nel territorio della Repubblica, rilasciata dagli organi competenti;
f) per i familiari a carico, documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante la esistenza del vincolo di parentela nonché la condizione di familiare a carico;
g) per gli studenti di cui all'art. 5- ter, certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e certificato di durata del corso.
2. La carta di soggiorno e il documento di soggiorno, nonché i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

MANCINO, Ministro dell'interno

CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FONTANA, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COLOMBO, Ministro degli affari esteri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 142/1992 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)". Si trascrive il testo dell'art. 6:
"Art. 6 (Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive;
b) individuare gli strumenti e le modalità per la determinazione dell'ammontare delle risorse ritenute sufficienti di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato;
c) indicare le modalità per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno;
d) ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l'istruzione universitaria".
Nota all'art. 1:
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 1656/1965, recante norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE:
"Art. 5. - Il soggiorno per i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che si stabiliscono sul territorio della Repubblica per esercitarvi un'attività non subordinata ha la durata di cinque anni ed è prorogabile automaticamente.
Salvo misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza riferentisi al comportamento personale dell'individuo, le persone di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 possono soggiornare su tutto il territorio nazionale.
Nei confronti delle stesse persone non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".