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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. 1649

Statizzazione dell'istituto tecnico agrario pareggiato "M. A. Bentegodi", di Verona.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-8-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n: 1222, relativo agli orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e della carriera del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1963, con il quale venivano stabilite le cattedre e gli obblighi di orario settimanale degli insegnanti degli istituti tecnici agrari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici agrari ed istituti tecnici nautici;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1961, con il quale l'Istituto tecnico agrario provinciale "M. A. Bentegodi" è stato pareggiato agli istituti statali di tipo corrispondente, a decorrere dall'anno scolastico 1960-61;
Considerato che l'Istituto tecnico agrario provinciale "M. A.
Bentegodi" di Verona funziona di fatto come istituto statale dal 1 ottobre 1967;
Ritenuta l'opportunità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



A decorrere dal 1 ottobre 1967, l'istituto tecnico agrario pareggiato "M.A. Bentegodi" di Verona, è convertito in istituto tecnico agrario statale.
I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il personale di ruolo dell'istituto predetto sarà assunto nei ruoli dello Stato secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.