stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1918, n. 2109

Che autorizza la Camera di commercio e industria di Napoli a prelevare un diritto sugli atti e sui certificati da essa rilasciati. (018U2109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1919
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  23-3-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;
Viste le deliberazioni 24 settembre 1915 ed 11 ottobre 1917 della Camera di commercio e industria di Napoli;
Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La Camera di commercio e industria di Napoli è autorizzata a prelevare un diritto sugli atti e sui certificati da essa rilasciati in conformità della tariffa stabilita come segue:

TARIFFA.

1. Per i certificati non altrimenti specificati, esclusi quelli che sono per legge gratuiti, L. 3.

2. Per i certificati d'idoneità a concorrere ad aste ed appalti pubblici, aste e licitazioni private, L. 3.

3. Per i certificati di attestazione di usi già raccolti dalla Camera, L. 4.

4. Per i certificati di constatazione di usi mercantili non iscritti nella raccolta della Camera di commercio, L. 5.

5. I certificati per svincolo di cauzione di esattori consorziati e comitati saranno esenti.

6. Per i duplicati di certificati chiesti contemporaneamente al certificato originalo, L. 1.

7. Per ogni vidimazione di firma, L. 0,50.

Per ogni firma se la vidimazione è collettiva, L. 0,25.

Per copie di deliberazioni ed altri atti ufficiali della Camera e di documenti deposti nei suoi uffici, per un foglio di due facciate, L.3.

8. La visione di atto ufficiale e documenti esistente negli archivi della Camera è esente.

9. Per ogni certificazione fuori di ufficio oltre le spese di trasferta che spetteranno agli incaricati della Camera secondo la tariffa giudiziaria per le preture, L. 5.

10. Per le ordinanze per autorizzare gli agenti di cambio e sensali a rilasciare dei certificati, L. 1.

11. Per i certificati di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale od altre funzioni pubbliche, L. 5.

È abrogato il R. decreto 11 ottobre 1863, numero DCCCCXXX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Ciuffelli.

Visto, Il guardasigilli: Facta.