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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. 1693

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/1969)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-3-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 1805, portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui ì calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963 n. 1805, con effetto dal 1 gennaio 1965 sono portati rispettivamente, a L. 3.510.000 e a L. 9.867.000 annue.
((1))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT MORO - DELLE FAVE - LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1966

Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 70. - VILLA

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 27 novembre 1968, n. 1469 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1693, è aumentato, con effetto dal 1 gennaio 1967, a lire 3.835.000 annue, restando fermo il limite massimo di cui allo stesso decreto presidenziale n. 1693".