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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1991, n. 453

Regolamento di attuazione dell'art. 31 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, in materia di trasporti postali urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/3/1992
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-3-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, con il quale è stato approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, con il quale è stato approvato il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità delle poste e dei telegrafi;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1985 istitutivo dell'albo nazionale dei fornitori di beni e servizi con annessa tabella merceologica presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 3 supplemento al Bollettino ufficiale n. 1/1986 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1987 istitutivo dell'albo delle ditte per il servizio di trasporto urbano e interurbano degli effetti postali e di scambio degli stessi nell'ambito delle stazioni delle FF.SS., pubblicato nel 2 supplemento al Bollettino ufficiale n. 15/1987 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, e, in particolare, l'art. 31, il quale prevede che per l'effettuazione del servizio dei trasporti postali urbani nelle località di cui all'elenco allegato alla legge stessa l'Amministrazione è autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata con imprese o società cooperative di trasporti postali costituite prevalentemente tra soggetti già dipendenti dalle aziende che risultino appaltatrici dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore della legge e che detta costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti e con iscrizione all'albo dei trasportatori postali tenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza del 24 luglio 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;
Udito il parere reso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 luglio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del riappalto dei servizi di cui all'art. 31 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, tratta con le imprese appaltatrici cessanti che abbiano mantenuto alle proprie dipendenze la prevalenza dei lavoratori addetti al servizio con riferimento alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 355 del 1989 o con le società cooperative costituitesi ai sensi e per gli effetti del predetto art. 31; relativamente alle società cooperative devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la cooperativa deve risultare legalmente costituita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto relativo al servizio da appaltare e la maggioranza dei dipendenti dell'impresa cessante devono risultare soci promotori della cooperativa stessa;
b) la cooperativa, cinquanta giorni prima della succitata scadenza contrattuale, deve presentare alla competente direzione provinciale p.t. la domanda di affidamento del servizio a trattativa privata, corredata di tutti i documenti attestanti l'avvenuta legale costituzione;
c) la società cooperativa, nell'accettare le condizioni di ordine tecnico-economico poste dall'Amministrazione, deve espressamente impegnarsi all'acquisto degli autofurgoni previsti dal programma contrattuale ed a comprovarlo all'atto della stipula.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 31 della legge n. 355/1989 si veda in nota alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n. 355/1989:
"Art. 31. - 1. Per l'effettuazione del servizio di trasporti postali urbani nelle località di cui all'allegato elenco, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata con imprese o società cooperative di trasporti postali costituite prevalentemente tra soggetti già dipendenti dalle aziende che risultino appaltatrici dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti e con iscrizione all'albo dei trasportatori postali tenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Il nuovo contratto può essere stipulato a trattativa privata per un periodo massimo di nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle medesime condizioni del contratto in scadenza, aumentate, nel massimo, della percentuale di variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito all'anno precedente e degli importi contrattualmente dovuti per eventuali variazioni all'organizzazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 31 della legge n. 355/1989 si veda in nota alle premesse.