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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1991, n. 395

Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.

note: Entrata in vigore: 28/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  28-12-1991

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermica che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio 1991 e del 21 gennaio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È approvato l'accluso regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, composto da 72 articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri e,

ad interim, Ministro per i beni culturali ed ambientali

BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1991

Registro n. 13 Industria, foglio n. 120

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 24 della legge n. 896/1986 è il seguente:
"Art. 24 (Regolamento di attuazione). - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, con il quale vengono in particolare determinati:
1) criteri e modalità per la valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono essere posseduti dai richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione;
2) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;
3) i criteri per il rilascio delle proroghe ed i casi di riduzione o restituzione delle aree;
4) lo sfruttamento delle risorse geotermiche e delle sostanze associative rinvenute da parte dei titolari dei permessi e delle concessioni;
5) le procedure per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;
6) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;
7) le prescrizioni relative al reinserimento dei fluidi;
8) la revisione, con criteri di gradualità, dei titoli concessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;
9) di intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per l'ecologia i criteri per la redazione ed i contenuti essenziali degli studi di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui agli articoli 4 e 11 della presente legge".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.