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LEGGE 27 novembre 1991, n. 380

Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide.

note: Entrata in vigore della legge: 17/12/1991
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  17-12-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In coerenza con la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1› dicembre 1959, ratificato ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzata, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 963/1980 reca: "Adesione al trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1› dicembre 1959, e sua esecuzione".
- Il testo dell'articolo IX, paragrafo 2, del trattato sull'Antartide, annesso alla citata legge, è il seguente:
"2. Ciascuna Parte contraente che sia divenuta Parte del presente trattato mediante adesione in base all'articolo XIII avrà diritto a nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per tutto il tempo in cui tale Parte contraente dimostri il proprio interesse nell'Antartide conducendo sostanziali attività di ricerca scientifica in tale territorio, quali la creazione di una stazione scientifica o l'invio di una spedizione scientifica".