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REGIO DECRETO 8 dicembre 1889, n. MMMDCXII (3612)

Che autorizza il rettore della regia università di Torino ad accettare i lasciti Bellardi a favore dei musei geologico e zoologico di detta università. (8903612R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1890
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-1-1890

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testamento olografo del 21 agosto 1884, col quale il professore Luigi Bellardi disponeva di due lasciti a favore dei musei geologico e zoologico della regia università di Torino;
Veduta l'istanza fatta dal signor rettore di detta università per essere autorizzato ad accettare i detti lasciti;
Veduta la legge del 5 giugno 1850 sulla capacità giuridica dei corpi morali;
Udito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il rettore della regia università di Torino è autorizzato ad accettare i lasciti fatti dal professore Bellardi a favore dei musei geologico e zoologico di detta università.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1889.
Reg. 171. Atti del Governo a f. 198. Mandillo.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

P. BOSELLI.