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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2109

Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/1973)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-1-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 13 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, il quale autorizza il Governo della Repubblica a riunire in testo unico le leggi e i decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara ed a coordinare le disposizioni stesse con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato; gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


È approvato il testo unico delle leggi sulla previdenza marinara che, firmato dai Ministri per la marina mercantile per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia, e pubblicato in allegato al presente decreto.