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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1111

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  23-6-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 80 - dopo l'elenco delle precedenze degli esami dei corsi di laurea in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche sono abrogate le norme relative ai suddetti corsi di laurea e sostituite dalle seguenti:
"Lo studente, superati gli esami previsti nel piano di studio approvato dalla facoltà e successivamente un esame di cultura generale attinente al corso di laurea, inteso ad accertare la maturità del candidato, sarà ammesso a sostenere l'esame di laurea.
L'esame di laurea consiste nella discussione sopra una dissertazione scritta, presentata dal candidato alla segreteria almeno dieci giorni prima della data fissata dalla facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e contenente l'esposizione di indagini scientifiche eseguite dal candidato in un istituto della stessa o di altra facoltà.
Il preside, ricevuta la dissertazione, designa, tenuto conto della competenza, due controrelatori".

Dopo

l'art. 109, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola, diretta a fini speciali, di preparazione per tecnici di audiometria, della durata di due anni. Scuola di preparazione per tecnici di audiometria

Art. 1

Art. 110. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.

Art. 111. - La scuola prende il nome di "Scuola di preparazione per tecnici di audiometria", ha la durata di due anni con indirizzo teorico-pratico e conferisce il diploma di tecnico di audiometria.
Ne è titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore su non meno di cinque anni di corso.

Art. 112. - Gli aspiranti all'iscrizione al 1° anno di corso sono tenuti a presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore dell'Università, correlata dai prescritti documenti e a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo all'insegnamento di fisica acustica.

Art. 113. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di sedici (otto per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore a sedici, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati di ammissione.

Art. 114. - Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Siena. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola. I professori che svolgono gli insegnamenti costituiscono il consiglio della scuola, al quale spettano le funzioni tecniche e disciplinari necessarie per il regolare funzionamento della scuola.

Art. 115. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

Art. 116. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici (anatomico-fisico);
Elementi di fisica acustica;
Tecniche audiometriche.
2° Anno:
Patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio;
Elementi di otoneurologia;
Elementi di foniatria;
Tecniche audiometriche;
Elementi di diagnostica audiometrica.

Art. 117. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per un periodo di due anni nel reparto di audiologia della clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 118. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "ripetenti" fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra.

Art. 119. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.

Art. 120. - Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso. Ogni commissario ha a sua disposizione 10 punti.

Art. 121. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico audiometrista.

Art. 122. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.


Art. 123. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso. . . . L. 6.000 contributi di laboratorio (utilizzazione di audiometri). L. 35.000

Art. 124. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974

Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 55. - SCIARRETTA