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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1806

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-5-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470 e 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, n. 1278 e 19 giugno 1951, n. 1093;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e così ulteriormente modificato:
Attuale art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
"storia della letteratura latina medioevale".
Dopo l'art. 50, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in genetica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in genetica.

Art. 51. - La Scuola di perfezionamento in genetica ha lo scopo di orientare e guidare verso l'attività scientifica nel campo della genetica i giovani biologi, naturalisti, agrari, medici e veterinari preparandoli a portare nell'insegnamento, nella ricerca e nell'esercizio professionale i metodi, i concetti, le conoscenze della genetica moderna.
Art. 52. - La durata del corso è di anni due.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1) Genetica;
2) Genetica applicata alla zootecnica;
3) Genetica applicata alla fitotecnica;
4) Eredità nell'uomo;
5) Citogenetica;
6) Fisiogenetica;
7) Genetica dei microorganismi;
8) Genetica di popolazioni;
9) Genetica evolutiva;
10) Biologia generale;
11) Antropologia;
12) Zoologia;
13) Botanica;
14) Statistica.
Questi corsi avranno, ove l'indole della materia lo permetta, carattere essenzialmente dimostrativo. A integrare il corso potranno essere tenute conferenze su argomenti speciali.
Art. 53. - Alla Scuola di perfezionamento in genetica sono ammessi:
1) i laureati in scienze biologiche;
2) i laureati in scienze naturali;
3) i laureati in scienze agrarie e scienze forestali;
4) i laureati in medicina e chirurgia;
5) i laureati in medicina veterinaria.
Il Consiglio della scuola fissa volta per volta e per ciascun aspirante gli insegnamenti da seguire e gli esami o gruppi di esami da sostenere a seconda dei corsi già seguiti negli studi per la laurea.
È obbligatorio durante i due anni del corso l'internato nel centro di genetica e nell'Istituto di genetica.
L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una Commissione di cinque membri nominati dal preside della Facoltà e consiste nella discussione su una dissertazione scritta, originale, di carattere sperimentale.
Art. 54. - Le tasse e le sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della Facoltà di scienze. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche è fissata anno per anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 70. - FRASCA