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DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 18

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di formazione del personale docente in Provincia di Bolzano. (18G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2018
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  4-4-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e in particolare l'articolo 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, recante approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano;
Vista la legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare, l'articolo 1, comma 189;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la nota n. 38717 del 18 gennaio 2018 del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 12-bis:
«Art. 12-bis. - 1. In attuazione dell'articolo 19 dello statuto, la provincia, d'intesa, a seconda della competenza, con la Libera Università di Bolzano o il Conservatorio di musica che hanno sede sul territorio provinciale:
a) disciplina la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, ivi compresa la formazione per le materie artistiche; tale formazione iniziale comprende sia quella disciplinare che quella pedagogico-didattica e può comunque comprendere l'acquisizione di crediti formativi universitari nella misura massima del 30 per cento dei crediti complessivamente previsti dal percorso formativo per le attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale;
b) autorizza l'istituzione dei relativi percorsi formativi abilitanti e specializzanti e autorizza la Libera Università di Bolzano o il Conservatorio di musica alla loro attivazione;
c) determina il numero dei posti di studio sulla base della programmazione provinciale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole nella provincia;
d) disciplina inoltre le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai percorsi formativi nel rispetto dei contenuti minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale e di svolgere le suddette prove anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento in vigore per la Provincia di Bolzano;
e) definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento.
2. L'abilitazione e la specializzazione conseguite secondo i percorsi formativi stabiliti dal comma 1 hanno validità su tutto il territorio nazionale.
3. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia di Bolzano e in considerazione dell'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano finalizzato a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e per accedere al mondo del lavoro locale, la Libera Università di Bolzano ha facoltà di ampliare, in tutti i propri corsi di laurea e di laurea magistrale, i settori scientifico-disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. Si riporta il testo vigente dell'articolo 19:
«Art. 19. - Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.
La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine.
Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.
L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.
Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.
Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.
Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.
Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.
I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentanti nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.
I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.
Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1983, n. 91.
La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 189:
«189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale formazione può comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di cui al primo periodo, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano e per l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella provincia stessa, la Libera Università di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha facoltà di ampliare, in tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale da essa attivati, i settori scientifici e disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.».
Il testo vigente dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è citato nelle note alle premesse.