stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2018, n. 16

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria». (18G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2018
nascondi
vigente al 16/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  30-3-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria», e in particolare l'articolo 2;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 28 luglio 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Articolo unico

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria» come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera «a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.»;
al quarto comma, la parola «decreto» è sostituita con la parola «decreti»; la parola «adottato» è sostituita con la parola «adottati»; dopo le parole «all'imposta sul reddito delle persone fisiche» sono aggiunte le parole: «e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1965, n. 235.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
Note:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, è citato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2.
Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:
a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:
1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.
b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:
a) dalle imposte di produzione;
b) dal monopolio dei tabacchi;
c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto.».