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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. 1247

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-7-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo

unico L'art. 137, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 1

Art. 137. - Alla facoltà di medicina veterinaria sono annessi i seguenti istituti:
1) istituto di alimentazione e nutrizione animale (policattedra);
2) istituto di anatomia normale e biologia veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:
a) anatomia veterinaria sistematica e comparata I;
b) anatomia veterinaria sistematica e comparata II;
c) anatomia topografica veterinaria;
d) teratologia;
e) zoologia;
f) embriologia;
g) istologia generale e speciale (anatomia microscopica);
3) istituto di anatomia patologica veterinaria, cui fanno capo gli insegnamenti di:
a) anatomia patologica veterinaria generale e speciale I;
b) anatomia patologica veterinaria generale e speciale II;
c) patologia generale veterinaria;
d) autopsie;
4) istituto di chimica;
5) istituto di clinica chirurgica;
6) istituto di clinica medica veterinaria (policattedra);
7) istituto di farmacologia e tossicologia veterinaria a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:
a) farmacologia e farmacodinamica veterinaria;
b) tossicologia veterinaria;
8) istituto di fisiologia veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:
a) fisiologia generale speciale veterinaria I e fisica biologica;
b) fisiologia generale speciale veterinaria II e fisica biologica;
c) endocrinologia degli animali domestici;
9) istituto di ispezione degli alimenti (policattedia);
10) istituto di patologia chirurgica veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:
a) patologia chirurgica veterinaria e podologia;
b) medicina operatoria veterinaria;
c) radiologia veterinaria;
11) istituto di patologia delle malattie infettive e parassitarie degli animali domestici (policattedra);
12) istituto di zootecnica (policattedra).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1984

Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 313