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LEGGE 26 novembre 1993, n. 482

Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.

note: Entrata in vigore della legge: 15-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzato il comando presso i gruppi parlamentari, per lo svolgimento di attività connesse ai loro fini istituzionali, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel numero che sarà previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per il personale dei singoli gruppi, da apposite autonome determinazioni dei Presidenti delle due Camere del Parlamento e secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il personale dipende, dal Presidente della Camera in cui il gruppo è stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto con la consistenza numerica del personale del gruppo richiedente di cui al comma 1. Il comando viene disposto con il consenso dell'interessato previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il comando presso i gruppi parlamentari
(( . . . ))
non è cumulabile con aspettative o permessi sindacali e può cessare anticipatamente per restituzione all'Amministrazione di appartenenza.
4. Il personale comandato non può conseguire promozioni se non per anzianità, né il comando può costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonché per la destinazione ad altre funzioni.