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LEGGE 30 dicembre 1988, n. 556

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

note: Entrata in vigore della legge: 03/01/1989
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-1-1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, lettera a), le parole: "alla creazione di parchi e spazi verdi, alla ristrutturazione di aree" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree"; al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217";
al comma 4, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
" l) la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico".
All'articolo 2:
al comma 3, dopo le parole: "atti di concessione,", sono aggiunte le seguenti: "che prevedano tra l'altro i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le relative penali,";
il comma 5 è soppresso.
All'articolo 3, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede alla ripartizione fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti da contrarre e alla stipula delle convenzioni con gli istituti di credito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 4:
al comma 2, dopo le parole: "ai comuni", sono aggiunte le seguenti: "nonché al CONI per gli interventi connessi allo stadio Olimpico di Roma, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2- bis del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,"; e la parola "decennali" è sostituita dalla seguente: "ventennali";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Il termine del 31 dicembre 1988 fissato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, in conto esercizi 1983, 1984, 1985 e 1986, è prorogato al 31 dicembre 1989. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1987.
4-ter. Per le somme di cui al comma 4-bis, il termine per la presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è fissato al mese di marzo dell'anno 1990".
All'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 e allo scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilità adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, è autorizzato ad istituire e regolamentare, con proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attività:
a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilità; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidità ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale anche della struttura 'Viaggiare informatì, già istituita da polizia stradale, ANAS, Autostrade s.p.a. e RAI, operante presso l'ACI, struttura che verrà opportunamente ampliata, riorganizzata e potenziata.
Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla tutela della qualità di ricezione del servizio da parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento del centro".
All'articolo 6, al comma 2, le parole: "per gli anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1989 e 1990".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 259 del 4 novembre 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 31 gennaio 1989.