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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 1161

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-9-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Gli articoli 205, 206, 207, 208, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 205. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 206. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 207. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia e istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.
3° Anno:
1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Art. 208. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
Gli specializzandi avranno perciò obblighi di frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.
Gli esami di profitto verranno sostenuti in due sessioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1982

Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 174