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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 241

Attuazione della Direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio. (11G0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 16 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. Al comma 6, dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attività.».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Frattini, Ministro degli affari esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Fazio, Ministro della salute

Alfano, Ministro della giustizia

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 e l'allegato A della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recitano:
«Art. 1(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE (3);
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva;
2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.».
- La direttiva 2000/29/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 2000, n. L 169.
- La direttiva 2009/143/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2009, n. L 318.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 53, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, come modificato dal presente decreto:
«Art. 53(Cooperazione fra i laboratori). - 1. I laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per la determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative di competenza dei servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale.
2. I laboratori dei servizi fitosanitari regionali, nonché le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il servizio fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli di intesa o convenzioni fanno parte della rete nazionale di laboratori.
3. La responsabilità tecnica dei laboratori dei servizi fitosanitari regionali deve essere affidata ad ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati.
4. I laboratori afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare gli standard tecnici stabiliti conformemente a quanto previsto dall'art. 49, comma 2, lettera c).
5. La rete nazionale di laboratori è sottoposta al coordinamento e alla valutazione del comitato.
6. I servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per limitati periodi e per particolari esigenze, di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del comitato. Le analisi posso essere affidate a tali laboratori solo qualora i servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attività.
7. Il servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del comitato, può individuare uno o più laboratori della rete quali unità di riferimento e di coordinamento per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza.
8. Il servizio fitosanitario centrale ed i servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli Istituti appartenenti al consiglio per la ricerca per l'agricoltura, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria. I laboratori delle suddette strutture pubbliche possono stipulare protocolli di intesa o convenzioni a norma del comma 2.».