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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1916, n. 1866

Che estende, durante la guerra, ai componenti lo stato maggiore e gli equipaggi dei piroscafi noleggiati per servizi di Stato, le disposizioni sancite dei decreti Luogotenenziali 17 febbraio e 6 agosto 1916, numeri 204 e 1043, concernenti la condizione giuridica dei detti equipaggi. (016U1866)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1917
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  23-1-1917

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 17 febbraio 1916, n. 204 e 6 agosto 1916, n. 1043, concernenti la condizione giuridica degli equipaggi delle navi requisite;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quelli del tesoro, della guerra, di grazia e giustizia e culti, delle finanze, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni sancite dai Nostri decreti 17 febbraio 1916, n. 204 e 6 agosto 1916, n. 1043, sono estese, durante la guerra, ai componenti lo stato maggiore e gli equipaggi dei piroscafi noleggiati per servizi di Stato, appartenenti a Società sovvenzionate.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Corsi - Carcano - Morrone -
Sacchi - Meda - Arlotta - De Nava.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.