stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 1200

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/1987)
nascondi
vigente al 19/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-7-1987
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:

Lo

statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico

Art. 1

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
tecnica e diagnostica delle autopsie;
enzimologia;
metodologia biochimica;
istochimica patologica;
terapia medica;
medicina dello sport;
angiologia;
tossicologia forense;
ematologia forense;
auxologia;
oncologia pediatrica;
gastroenterologia pediatrica;
fisiopatologia chirurgica;
metodologia clinica;
((fisiopatologia medica))
.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985

Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 68