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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1154

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-7-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981 che modifica la tabella XVIII-bis dello ordinamento didattico universitario;
Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario e considerato l'obbligo, quindi, di adeguarlo all'ordinamento stesso;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

L'art. 83, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 83. - La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.
Dopo l'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo:
Art. 87 - Laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
- La durata del corso di studi è di cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio.
Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Il numero degli iscritti è di venti per anno di corso.
L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione. Il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di diploma di scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.
Sono insegnamenti fondamentali:
Biennio:
1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
2) biologia generale applicata agli studi medici;
3) chimica;
4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.
Triennio:
16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).
Insegnamenti complementari:
1) chirurgia maxillo-facciale;
2) dermatologia e venereologia (semestrale);
3) otorinolaringoiatria (semestrale);
4) statistica sanitaria.
Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.
Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.
Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.
Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.
Non si puo essere ammessi Se non si e superato l'esame di:
a sostenere l'esame di:
Fisiologia umana e dell'ap- Istituzioni di anatomia umana
parato stomatognatico normale e dell'apparato stomato-
gnatico
Patologia generale Chimica
Biologia generale applicata
agli studi medici
Fisica medica
Patologia speciale medica Fisiologia umana e dell'apparato
e metodologia clinica stomatognatico
(compresa la pediatria)
Patologia speciale chirurgica Patologia generale
e propedeutica clinica
Clinica odontostomatologica Patologia speciale medica e
metodologia clinica (com-
presa la pediatria)
Patologia speciale chirurgica
e propedeutica clinica
Istituzioni di anatomia ed
istologia patologica
Patologia speciale odonto-
stomatologica
Chirurgia speciale odonto-
stomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.
Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).
Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.
Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1982

Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 347