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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. 1208

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano.

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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  25-7-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il finanziamento per un posto di professore di ruolo, presso la facoltà di agraria, per l'insegnamento di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1977, n. 514, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1977, n. 223, è trasferito alla cattedra di enologia.
È approvata e resa esecutiva la relativa annessa convenzione, stipulata a Milano il 7 novembre 1975, nonché quella stipulata il 21 ottobre 1975.
La tabella I, per quanto riguarda l'organico dei professori di ruolo della predetta facoltà, resta fissa a 7+3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e i decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1977

LEONE MALFATTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 352