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LEGGE 29 dicembre 2017, n. 222

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. (18G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2018
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-2-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel circondario del Tribunale di Perugia sono inseriti i Comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;
b) nel circondario del Tribunale di Terni sono soppressi i Comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.
2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace di Castiglione del Lago» è inserita la seguente: «GIUDICE DI PACE DI CITTÀ DELLA PIEVE, PACIANO E PIEGARO - Città della Pieve, Paciano, Piegaro»;
b) nel circondario di Terni:
1) la voce: «Giudice di pace di Città della Pieve» è soppressa;
2) nella voce: «Giudice di pace di Orvieto» sono inseriti i Comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
4. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le eventuali modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei Tribunali di Perugia e di Terni.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
7. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2014, n. 48, S.O.
- La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella G.U. 27 novembre 1991, n. 278, S.O.
- Il decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017 (Differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici del Giudice di pace di Lungro, Nicotera, Ortona, Osimo e San Sosti, ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016) è pubblicato nel S.O. n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017.
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213, S.O.:
«Art. 3 (Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati).- 1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.
3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo.
5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3.».