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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15

Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (18G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2018
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  29-3-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n, 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'articolo 57, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, siano individuate le modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia di cui all'articolo 53, dal centro elaborazione dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche in attuazione della raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm, concluso il 27 maggio 2005, e di istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;
Vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, recante «Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006»;
Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (87) 15, adottata dal Comitato dei ministri il 17 settembre 1987, e successive modificazioni, che disciplina l'uso di dati personali nel settore della polizia;
Visto il protocollo n. 181 dell'8 novembre 2001, aggiuntivo alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale n. 108 del 1981, concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati;
Visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
Vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
Vista la decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi;
Vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera;
Vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera;
Vista la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;
Vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;
Visto il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995;
Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei gravi reati;
Visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), che sostituisce le decisioni ed abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 31 agosto 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice», relativamente ai trattamenti effettuati, anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, da organi, uffici e comandi di polizia, per le finalità di polizia di cui all'articolo 53 del Codice.
2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità amministrative. In conformità a quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, del Codice, tali dati sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità di polizia, salvo che non siano necessari, in casi specifici, nell'ambito di un'attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.
3. Il presente regolamento non si applica ai soggetti pubblici che, pur effettuando il trattamento dei dati personali per le finalità di polizia di cui all'articolo 3, non rientrano nella categoria degli organi, uffici e comandi di cui all'articolo 57 del Codice.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.:
«Art. 57 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'art. 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'art. 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
(Omissis).».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
- La legge 21 febbraio 1989, n. 98 (Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1989, n. 66, S.O.
- Per l'art. 57 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). - 1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.».
- La raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alla disciplina dell'uso di dati personali nell'ambito della pubblica sicurezza è stata adottata dal Comitato dei Ministri il 17 settembre 1987, nel corso della 410ª riunione dei Delegati dei Ministri.
- La legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, S.O.
- La Decisione quadro n. 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 dicembre 2006, n. L 386.
- Il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54 (Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2015, n. 106.
- Il protocollo addizionale n. 181 dell'8 novembre 2001, aggiuntivo alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concerne le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri.
- Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 381/4.
- La decisione n. 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 agosto 2007, n. L 205/63.
- La decisione n. 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 18 dicembre 2007, n. L 332/103.
- La decisione n. 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 agosto 2008, n. L 210/1.
- La decisione n. 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 agosto 2008, n. L 210/1.
- La decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218.
- La decisione quadro n. 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 dicembre 2008, n. L 350.
- Il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 giugno 2013, n. L 180/1.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/1.
- La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/1.
- La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei gravi reati, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016 n. L 119/1.
- Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), che sostituisce ed abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 maggio 2016, n. L 135.
- La decisione 6 aprile 2009 n. 2009/371/GAI del Consiglio, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 maggio 2009, n. L 121.
- La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/934/GAI del Consiglio, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11 dicembre 2009, n. L 325.
- La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/935/GAI del Consiglio, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 325.
- La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/936/GAI del Consiglio, che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11 dicembre 2009, n. L 325.
- La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/968/GAI del Consiglio, che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni di Europol, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 dicembre 2009, n. L 332.

Note all'art. 1:
- Per l'art. 53 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati). - 1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all' art. 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo art. 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall' art. 11 , il Centro elaborazioni dati di cui all' art. 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'art. 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'art. 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.».
- Per l'art. 57 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nella nota al titolo.