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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. 1500

Istituzione dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia.

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Testo in vigore dal:  19-5-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduta la domanda presentata in data 14 marzo 1967 dal sindaco e dal presidente dell'amministrazione provinciale di Perugia per ottenere il pareggiamento dello Istituto superiore di educazione fisica con sede in Perugia, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


È riconosciuto l'istituto superiore di educazione fisica di Perugia, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.