stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1930

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli. (030U1930)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1933)
nascondi
vigente al 16/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-3-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2199;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autotorità accademiche della predetta Scuola;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2199, è modificato nel modo seguente:
a) Art. 6. - È sostituito con il seguente:
«Per l'ammissione al primo anno del corso di applicazione è necessaria la presentazione dell'attestato di licenza dì cui all'art. 3 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, sugli studi universitari di ingegneria».
b) Dopo il predetto articolo è aggiunto il seguente:
«Art. 7. - Gli ufficiali e gli ex ufficiali di artiglieria e del genio che abbiano regolarmente compiuto i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere iscritti, rispettivamente, al secondo ed al terzo anno del triennio di applicazione previa valutazione, da parte del Consiglio della Scuola, dei corsi seguiti e degli esami superati.
Alle medesime condizioni possono essere iscritti gli ufficiali delle predette armi, che abbiano compiuto i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.
Gli ufficiali e gli ex ufficiali dello stato maggiore della Regia marina, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Regia accademia navale di Livorno, secondo l'ordinamento approvato con R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, e successive modifiche, e che aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere iscritti al primo anno del triennio di applicazione previa valutazione, da parte del Consiglio della Scuola, dei corsi seguiti e delle prove superate e soltanto sino all'anno accademico 1930-931».

In

conseguenza dell'inserzione del suddetto articolo, viene modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti. c)

Art. 1

Art. 19 (già 18). - È sostituito con il seguente:

«Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli allievi sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline:

Analisi algebrica ed infinitesimale;

Geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;

Fisica sperimentale (corso biennale);

Chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;

Meccanica razionale;

Disegno di ornato e di architettura (corso biennale)».

d) Art. 20 (già 19). - È modificato nel senso che l'insegnamento di cui al numero 7 dell'elenco delle materie è denominato semplicemente «Chimica tecnologica inorganica» invece di «Chimica tecnologica inorganica e complementi di chimica tecnologica», e che l'insegnamento di cui al numero 43 «Motori a combustione interna e motori aeronautici» è denominato semplicemente «Motori a combustione interna».

Sono aggiunti, inoltre, con i numeri 44, 45 e 46, gli insegnamenti di «Tecnologia ceramica», «Macchine marine con progetti», «Elementi di architettura tecnica».

e) Art. 22 (già 21). - È modificato come segue:

I. Alla lettera c) per la «laurea in ingegneria industriale» sono aggiunti con i numeri 16 e 17 gli insegnamenti di «Impianti industriali (parte generale);» e di «Elementi di architettura tecnica».

II. L'elenco delle materie per la «Sottosezione meccanica» è sostituito con il seguente:

«1. Progetti di macchine o motori a combustione interna;

2. Impianti industriali e progetti;

3. Idraulica industriale e macchine idrauliche;

4. Metallurgia;

5. Una delle seguenti materie a scelta:

1. Ferrovie;

2. Arte mineraria;

3. Costruzioni aeronautiche;

4. Motori a combustione interna».

III. L'elenco delle materie per la «Sottosezione elettrotecnica» è sostituito con il seguente:

«1. Elettrotecnica generale (2ª parte);

2. Misure elettriche;

3. Costruzioni elettromeccaniche;

4. Elettrochimica;

5. Idraulica industriale e macchine idrauliche;

6. Radiotelegrafia;

7. Impianti elettrici».

IV. L'insegnamento di «complementi di chimica tecnologica», di cui al n. 1 della «Sottosezione chimica», viene sostituito con quello di «Tecnologia ceramica».

V. L'elenco delle materie per la «Sottosezione aeronautica» viene sostituito con il seguente:

«1. Aerodinamica teorica ed applicata;

2. Costruzioni aeronautiche (parte I e II);

3. Motori a combustione interna;

4. Radiotelegrafia;

5. Metallurgia».

VI. All'elenco delle materie di cui alla lettera d) per la «laurea in ingegneria navale e meccanica» sono apportate le seguenti modificazioni:

L'insegnamento di «progetti di macchine marine», di cui al numero 13, viene sostituito con quello di «Macchine marine con progetti»; e dopo il n. 16 viene aggiunto, col n. 17, l'insegnamento di «Motori a combustione interna (fac.)»; in conseguenza, viene modificata la numerazione degli ultimi due successivi insegnamenti.

f) Art. 24 (già 23). - Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. L'insegnamento di «Elementi di architettura tecnica», indicato al n. 7 dell'elenco delle materie per il 1° anno della sezione industriale, è reso obbligatorio, sopprimendosi l'indicazione «(fac.)».

II. Nell'insegnamento di «costruzioni navali mercantili», indicato al n. 5 dell'elenco delle materie per il primo anno della Sezione navale e meccanica, è soppressa l'indicazione «(parte 1ª)».

III. L'insegnamento di «costruzione di macchine (macchine marine)» di cui al n. 1 dell'elenco delle materie del 2° anno per la Sezione navale e meccanica, è sostituito con quello di «costruzione di macchine e disegno»; ed in quello di «costruzioni navali mercantili», di cui al n. 5, è soppressa l'indicazione «(parte 2ª)».

IV. Nell'elenco delle materie del 3° anno per la sezione industriale sono soppressi i due insegnamenti di «impianti industriali e progetti» e di «costruzioni aeronautiche (facoltativo)» di cui ai numeri 2 e 4.

V. L'elenco delle materie per il 3° anno della Sottosezione meccanica è sostituito con il seguente:

«1. Idraulica industriale e macchine idrauliche;

2. Progetti di macchine o motori a combustione interna;

3. Impianti industriali e progetti;

4. Metallurgia;

Una delle materie seguenti:

1. Ferrovie;

2. Arte mineraria;

3. Costruzioni aeronautiche;

4. Motori a combustione interna».

VI. L'elenco delle materie per il 3° anno della Sottosezione elettrotecnica è sostituito con il seguente:

«1. Idraulica industriale e macchine idrauliche;

2. Elettrotecnica generale (parte 2ª);

3. Misure elettriche;

4. Impianti elettrici;

5. Costruzioni elettromeccaniche;

6. Elettrochimica;

7. Radiotelegrafia».

VII. L'elenco delle materie del 3° anno per la Sottosezione chimica è sostituito con il seguente:

«1. Arte mineraria;

2. Tecnologia ceramica;

3. Elettrochimica ed impianti di industrie chimiche;

4. Misure elettriche (programma ridotto);

5. Metallurgia;

6. Chimica analitica».

VIII. L'elenco delle materie del 3° anno per la Sottosezione aeronautica è sostituito con il seguente:

«1. Aerodinamica teorica ed applicata;

2. Costruzioni aeronautiche (parte I e II);

3. Motori a combustione interna;

4. Radiotelegrafia;

5. Metallurgia».

IX. L'elenco delle materie del 3° anno per la Sezione navale e meccanica è sostituito con il seguente:

«1. Architettura navale e progetti di navi;

2. Macchine marine con progetti;

3. Costruzioni navali militari e armi subacquee;

4. Materie giuridiche (legislazione navale);

5. Motori a combustione interna;

6. Radiotelegrafia e magnetismo navale (fac.);

7. Impianti elettrici (fac.)».

g) Art. 27 (già 26). - È sostituito con il seguente:

«Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni; la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».

h) Art. 28 (già 27). - È sostituito con il seguente:

«Coloro, che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria ed hanno superato tutti gli esami di profitto, sono ammessi a sostenere l'esame di laurea che consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo di ingegneria, redatto all'ultimo anno di corso e in una discussione orale.

Il progetto specifico dovrà essere indicato dall'allievo nella domanda di ammissione all'esame di laurea.

Il relativo diploma di laurea viene conferito dalla Scuola d'ingegneria, giusta il disposto dell'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102».

i) Art. 30 (già 29). - È sostituito con il seguente:

«Presso la Regia scuola d'ingegneria è istituita una Scuola di perfezionamento in chimica industriale, della durata di un anno. Il direttore di essa è nominato dal Consiglio della Scuola. Possono iscriversi a questa Scuola i laureati in ingegneria ed in chimica».

l) Art. 35 (già 34). - L'insegnamento di «elettrotecnica», di cui al numero 5 dell'elenco delle materie, è sostituito con quello di «Elettrochimica».

m) Dopo l'art. 37 (già 36), è aggiunta la Scuola di perfezionamento in aeronautica con il relativo programma:

«Capo VII.

Scuola di perfezionamento in aeronautica.

Art. 38. - Presso la Regia scuola d'ingegneria è istituita una Scuola di perfezionamento in aeronautica della durata di un anno.

Il direttore di essa è nominato dal Consiglio della Scuola.

Possono essere iscritti a questa Scuola i laureati in ingegneria.

Possono inoltre esservi ammessi, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, ufficiali del genio aeronautico, in attività di servizio, forniti della laurea in ingegneria.

Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola di perfezionamento anzidetta ufficiali del genio aeronautico non forniti del titolo di studio di cui al comma precedente; alla fine del corso, però, essi possono ottenere soltanto un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Art. 39. - Le materie d'insegnamento alle quali i detti allievi devono iscriversi sono le seguenti:

1. Aerodinamica teorica ed applicata;

2. Costruzioni aeronautiche (parte I e II);

3. Motori a combustione interna e motori aeronautici;

4. Radiotelegrafia;

5. Metallurgia.

Art. 40. - Dopo superati gli esami sulle materie indicate nell'articolo precedente, agli iscritti forniti della laurea in ingegneria, viene rilasciato un diploma di «perfezionamento in aeronautica».

Art. 41. - Gli allievi della Scuola sono obbligati a pagare le tasse e sopratasse nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1931 - Anno IX

Atti del Governo, registro 305, foglio 94. - Mancini.