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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2005, n. 244 (in G.U. 30/11/2005, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  1-12-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerati i recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria;
Valutato il rischio potenziale di una catastrofica pandemia influenzale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad evitare il rischio in Italia di una tale emergenza sanitaria attraverso controlli più rigorosi alle frontiere sugli animali vivi e sugli alimenti, nonché ad elevare il livello di protezione dei cittadini;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 settembre e del 23 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e degli affari esteri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
le malattie degli animali e le relative emergenze
1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
((, di seguito denominato "Centro nazionale",))
che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente
((degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova))
, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute
((, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l' anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006))
.
2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro
((nazionale))
e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale
((...))
,
((nonché il))
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.
4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:
a) indire
((...))
concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale,
((di un numero massimo di sessanta dirigenti))
veterinari di I livello;
b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale,
((di un numero massimo di cinquanta operatori))
del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.
((
4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro
))
5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
((
5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006
))
((
5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull' intero territorio nazionale
))