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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2003, n. 297

Regolamento recante modifica dell'articolo 57 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2003
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-11-2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con
I MINISTRI DELLA SALUTE E DELLA DIFESA
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha previsto che le Amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Ritenuta l'opportunità di procedere ad una modifica del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, stante la necessità di assicurare la funzionalità dell'Ente;
Acquisito l'assenso preliminare del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 agosto 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
Acquisito l'assenso definitivo del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 3 ottobre 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 57, comma 2, del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, dopo le parole: "dodici mesi", sono inserite le seguenti: "prorogabili fino a ventiquattro in sede di prima attuazione del presente statuto,".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 ottobre 2003

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Sirchia, Ministro della salute

Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003

Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 202

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 13 del decreto legislativo n. 419 del 29 ottobre 1999 recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", dispone:
"Art. 13 (Revisione statutaria) - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;
d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;
o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.".
- L'art. 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante: "Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria", convertito con modificazioni dalla legge n. 490 del 20 novembre 1995, dispone:
"2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 613, recante: "Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1980, n. 275.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997, n. 110, recante: "Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997, n. 96.
- L'art. 5 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante: "Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, dispone:
"Art. 5 (Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa). - In deroga all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002, n. 208, recante: "Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, n. 224.
Nota all'art. 1.
- L'art. 57 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002, n. 208, recante: "Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa", come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 57 (Commissariamento). - 1. In caso di impossibilità di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il commissario può rimanere in carica per non più di dodici mesi prorogabili fino a ventiquattro in sede di prima attuazione del presente statuto, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.".