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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2002, n. 240

Regolamento recante modifica degli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, in materia di pagamento della vincita nel gioco del lotto.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, recante ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;
Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione della citata legge n. 528 del 1982;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, recante regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione, ed in particolare l'articolo 1, che ha sostituito integralmente il Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990, con gli articoli da 28 a 42;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, è sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Pagamento delle vincite da parte dei raccoglitori). - 1.
Per le vincite di importo non superiore a 2.300 euro, lo scontrino deve essere presentato al raccoglitore che ha ricevuto la giocata.
Quest'ultimo provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione.
2. Nell'ultimo giorno utile per la richiesta di pagamento, è consentito al vincitore di presentare lo scontrino direttamente al concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che provvederà al pagamento della vincita.
3. Il raccoglitore deve inviare ogni venerdì, a mezzo assicurata postale, al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato un plico contenente una copia dell'estratto conto, l'attestato di versamento al concessionario del saldo a debito dell'importo pagato e gli originali degli scontrini annullati, rimborsati, digitati manualmente, giocati presso rivendite speciali e non pagati dalle stesse, le schede del lotto telefonico e gli scontrini relativi a vincite prenotate.
4. Al raccoglitore che effettui il versamento mediante ritenuta diretta in conto corrente postale o bancario è consentito di svolgere le operazioni descritte al comma 3 il primo venerdì di ciascun mese, fermo restando il termine settimanale previsto per le operazioni di chiusura della settimana contabile e per il relativo versamento degli introiti.
5. Gli scontrini non ricompresi tra quelli indicati al comma 3 sono affidati in custodia al raccoglitore, che ne cura la conservazione per un anno dall'emissione, provvedendo poi alla relativa distruzione; i competenti Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato esercitano l'attività di controllo sulla corretta custodia degli scontrini in questione, mediante verifiche o disponendone l'acquisizione, anche con criteri di campionatura.
6. Analogamente, i controlli sugli scontrini inviati dai raccoglitori ai sensi del comma 3 devono essere effettuati entro un anno dalla data di emissione, decorso il quale termine gli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato ne cureranno la distruzione.
7. Il concessionario trasmette settimanalmente al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonché la segnalazione dei casi di ritardato, parziale od omesso versamento, per le determinazioni che dovranno essere assunte dallo stesso Ispettorato.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgasione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettera delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, reca: "Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla legge 2 agosto 1982. n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto):
"Art. 7. - 1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1992, n. 528, come modificata dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente ella Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:
a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e produttività;
b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco;
c) le modalità per l'organizzazione del gioco per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contablizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle scommesse, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;
d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'amministrazione per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.
3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere sarà fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.
4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa.
La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se pres:ata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo.
5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla metà dell'incasso medio settimanale".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1998 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.