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DECRETO-LEGGE 25 ottobre 2002, n. 236

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 (in G.U. 28/12/2002, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
Testo in vigore dal:  29-12-2002
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(( (Proroga del Fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione in agricoltura). ))
((
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"
))