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LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441

Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 6-01-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  7-6-2001
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi ed obiettivi
1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
((2))
2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.


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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con la sentenza 23-31 maggio 2001, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 6/6/2001, n. 22) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni contenute nella legge medesima anziché i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili".