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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 2006, n. 236

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, in materia di funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/7/2006
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  22-7-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
Visto l'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha modificato l'articolo 1, comma 4, lettere a) ed e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di struttura di supporto dell'Alto Commissario;
Considerata la conseguente necessità di adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258;
Considerato che l'intervento non investe profili normativi di interesse regionale, ma solo aspetti organizzativi dell'Ufficio dell'Alto Commissario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

a) alla lettera a) dopo le parole: «Vice Commissario» è inserita la seguente: «vicario»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;»;
c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'articolo 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
2. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, dopo le parole: «dell'indennità attribuita all'Alto Commissario;» sono inserite le seguenti: «al Vice Commissario aggiunto è attribuita un'indennità di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario;».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni, è il seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
«2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, reca: «Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.».
- Il testo dell'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), è il seguente:
«254. All'art. 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "L'Alto Commissario" sono inserite le seguenti: ", che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario,";
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza."».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2004, così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 6 (Strutture di supporto). - 1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, l'Alto Commissario si avvale del supporto:
a) di un Vice Commissario vicario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 1, comma 2, il quale svolge le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;
a-bis) di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;
b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'Ufficio dell'Alto Commisario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della struttura; l'incarico ha durata quinquennale e non è rinnovabile;
c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica ed amministrativa;
d) di cinque esperti, nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'art. 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Il contingente di personale che può essere assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2004, così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 7 (Spese di funzionamento). - 1. I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
2. All'Alto Commissario compete un'indennità di funzione, l'importo della quale non può eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino alla metà. Al Vice Commissario è attribuita una indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario; al Vice Commissario aggiunto è attribuita un'indennità di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario; al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il rendiconto consuntivo della gestione è soggetto al controllo annuale della Corte dei conti.».