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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2006, n. 189

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/6/2006
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  6-6-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge, che istituisce presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge, nonché il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dagli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
Ritenuta, pertanto, la necessità di definire l'organizzazione del predetto Dipartimento, rimanendo inalterate le competenze attribuite alle altre Direzioni generali ed agli altri Dipartimenti del Ministero della salute, ad eccezione del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione per le competenze in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 21 dicembre 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, di seguito denominato: «Regolamento»; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente :«c-bis) Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti».
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- L'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:
«Art. 13. - 1. (Omissis).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni concerne: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca: «'Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concerne: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- Gli artt. 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono i seguenti:
«Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.».
«Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese, le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.»
«Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'art. 47-ter.
2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 reca il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
- Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 concerne misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:
«Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze). - 1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato "Centro nazionale", che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
2. (Omissis).
3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale, nonché il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.».
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, concerne: «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amminisrativa e sulla gestione per l'anno 2002».
Nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commna 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 1. (Dipartimenti e direzioni generali). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni di interesse sanitario di spettanza statale e salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il Ministero della salute, di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'art. 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si articola nei seguenti dipartimenti:
a) dipartimento della qualità;
b) dipartimento dell'innovazione;
c) dipartimento della prevenzione e della comunicazione
c-bis) dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;».
Note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente Repubblica n. 129 del 2003, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 4. (Dipartimento della prevenzione e della comunicazione). - 1. Il Dipartimento della prevenzione e della comunicazione provvede alle attività di coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema di tutela della salute, dell'ambiente e delle condizioni di vita e di benessere delle persone e degli animali, nonché all'informazione e comunicazione agli operatori ed ai cittadini e alle relazioni istituzionali interne ed internazionali.
2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali;
c) Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali.
3. La Direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) promozione della salute anche nei settori materno infantile, età evolutiva e dell'anziano;
b) prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale ed a quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, alla radio protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidità civile e alla disabilità;
c) caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;
d) sangue ed emoderivati, trapianto di organi;
e) impiego delle biotecnologie e procedure autorizzative concernenti attività relative a microrganismi ed organismi geneticamente modificati;
f) provvidenze straordinarie in materia di assistenza sanitaria in Italia agli immigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri;
g) attività di prevenzione concernente pericoli di bioterrorismo.
4. (Abrogato).
5. La Direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) attività di comunicazione e informazione agli operatori sanitari e alle imprese;
b) educazione sanitaria;
c) pubblicazioni, convegni e congressi scientifici;
d) studi e documentazione;
e) rapporti con organismi pubblici e privati operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore;
f) portale e centro di contatto del Ministero e attività di comunicazione e informazione ai cittadini;
g) atti di indirizzo e coordinamento in materia di rapporti di comunicazione tra servizio sanitario nazionale e università.
6. La direzione generale di cui al comma 2, lettera d), ferma la competenza del Ministero degli affari esteri, svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) partecipazione alle attività degli organismi internazionali e sovranazionali ed incontri a livello internazionale;
b) gestione dei rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica;
c) rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite;
d) promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria;
e) svolgimento delle attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero;
f) rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario;
g) interventi sanitari in caso di emergenze internazionali.».
a) riferimento nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
b) valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;
c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
d) consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.
«Art. 4-ter (Il capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti). - 1. Al capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono assegnate le seguenti funzioni:
a) presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
b) è responsabile dell'Unità centrale di crisi;
c) svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari (Chief Veterinary officer) nelle istituzioni comunitarie ed internazionali.».
- Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244 reca:
«Art. 4. (Norma finanziaria). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'art. 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 200l, n. 3.».