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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1292

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 98 ed il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia, medicina del lavoro, medicina interna, igiene e medicina preventiva, microbiologia, nonché l'integrazione all'art. 98 per quanto riguarda la misura delle tasse.
All'art. 98 delle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunto il seguente comma:
"Le tasse e soprattasse relative alle scuole di specializzazione sono fissate nella misura seguente:
tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000 tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . " 65.000 soprattassa di esame. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.000
I contributi sono stabiliti all'inizio di ogni anno dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio di facoltà".
Scuola di specializzazione in endocrinologia
Art. 99. - La scuola ha la durata di tre anni, ad essa possono essere ammessi laureati in medicina e chirurgia in numero complessivo di trenta iscritti; gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classifica di un esame preliminare comprendente una prova scritta ed una prova orale.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso ed è obbligatorio altresì un periodo di internato di almeno tre mesi per ogni anno di corso. Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza dei corsi di insegnamento e al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Il

superamento degli esami di profitto è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo. Al termine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre ad aver superato gli esami di profitto dei singoli anni, dovranno presentare una tesi scritta su un argomento di ordine endocrinologico, che sarà stabilito in base ad accordi presi con il "direttore della scuola". I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 1

Art. 100. - Il piano di studi comprenderà le seguenti materie di insegnamento e d'esame:

1° Anno:
Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
Biochimica endocrina;
Fisiologia endocrina;
Anatomia patologica delle materie endocrine (biennale);
Semeiotica endocrina (biennale).

2° Anno:
Anatomia patologica delle materie endocrine (biennale);
Semeiotica endocrina (biennale);
Patologia sistematica e clinica delle malattie endocrine (biennale);
Eredopatologia endocrina.

3° Anno:
Patologia sistematica e clinica delle malattie endocrine (biennale);
Patologia e clinica delle malattie endocrine dell'infanzia;
Patologia e clinica delle malattie endocrine di interesse ginecologico.
Gli esami delle materie d'insegnamento biennali saranno sostenuti dai candidati al termine del rispettivo biennio.

Art. 101. - Il piano di studi comprende tre insegnamenti facoltativi dei quali almeno uno, a scelta del candidato, materia d'esame: farmacologia endocrina, chirurgia degli organi endocrini, i radionuclidi nella diagnostica e nella terapia delle materie endocrine.
Il programma di ciascun anno potrà essere integrato da conferenze, esercitazioni e seminari.
A richiesta di candidati eventuali abbreviazioni di corso (in ogni caso non superiori ad un anno) potranno essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio del direttore della scuola, particolare preparazione nel campo dell'endocrinologia e/o della patologia costituzionale con stretti riferimenti all'endocrinologia; a coloro che presentino titoli di specializzazione o di libera docenza in materie affini o in discipline fondamentali per lo studio dell'endocrinologia, quali patologia generale, anatomia patologica, biochimica, fisiologia, genetica umana; per coloro che abbiano svolto, in centri universitari od ospedalieri qualificati, documentata attività di assistente in reparti di medicina per un periodo ininterrotto di almeno tre anni dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. Ove venga concessa l'abbreviazione di corso, l'ammissione al 2° anno della scuola sarà subordinata al superamento degli esami del I anno di corso, che il candidato dovrà comunque sostenere.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 102. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia, complessivamente in numero massimo di 18 per i tre anni di corso.
Possono essere ammessi anche cittadini di paesi stranieri, i quali presentino titoli che, a giudizio delle autorità accademiche, siano considerati equipollenti alla laurea in medicina e chirurgia rilasciata in Italia.

Art. 103. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia (1°);
Tecnologia ed igiene del lavoro (1°);
Patologia e clinica del lavoro (1°);
Psicologia del lavoro (1°).

2° Anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia (2°);
Tecnologia ed igiene del lavoro (2°);
Patologia e clinica del lavoro (2°);
Psicologia del lavoro (2°);
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (1°);
Infortunistica e pronto soccorso (1°);
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei laboratori (1°).

3° Anno:
Patologia e clinica del lavoro (3°);
Tecnologia ed igiene del lavoro (3°);
Infortunistica e pronto soccorso (2°);
Medicina legale e delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori (2°);
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (2°);
Dermatologia professionale.

Art. 104. - Le materie fondamentali anzidette potranno essere integrate a giudizio della direzione della scuola con insegnamenti facoltativi scelti tra i seguenti: neurologia professionale; anatomia patologica delle malattie professionali; acustica; organizzazione dei servizi sanitari aziendali; sicurezza del lavoro; analisi dei sistemi uomo-macchina; insediamenti industriali e condizioni urbanistiche; acque reflue industriali; legislazione del lavoro, ed altri eventuali che la direzione della scuola può stabilire di anno in anno.
Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze su argomenti di speciale interesse per la scuola.
Durante il corso, oltre alle lezioni relative alle materie d'insegnamento, verranno compiute esercitazioni cliniche e di laboratorio e visite ad ambienti di lavoro.
La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e alle visite ad ambienti di lavoro è obbligatoria. È altresì obbligatorio un periodo di internato di almeno dieci mesi per ogni anno di corso presso l'istituto di medicina del lavoro.
Alla fine di ogni anno gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie svolte durante l'anno. Essi non potranno essere ammessi agli anni successivi se non avranno superato tutti gli esami prescritti per l'anno precedente.
Per conseguire il diploma di specializzazione, gli iscritti, dopo aver completato gli esami del terzo anno, dovranno superare l'esame di diploma, che consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta di un argomento di medicina del lavoro concordato con il direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 105. - La scuola di specializzazione in medicina interna ha la durata di 5 anni.
L'iscrizione alla scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti nel numero massimo, complessivo per i 5 anni di corso, di 60 (sessanta).
L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento di un colloquio di cultura medica generale con una commissione composta dal direttore della scuola e da due docenti della facoltà.
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili ed in base al colloquio ed ai titoli non sia possibile ricavare una graduatoria adeguata per l'ammissione preferenziale, sarà effettuato un esame scritto e orale su argomenti di medicina generale.
Sono consentite abbreviazioni di corso di un anno e, eccezionalmente, di due anni per coloro che: a) siano assistenti in attività stabile in istituti universitari da almeno tre anni; b) abbiano conseguito la libera docenza in materie internistiche o in patologia generale o in anatomia patologica; c) abbiano conseguito una specializzazione e pubblicato studi o ricerche in materia internistica o in patologia generale o in anatomia patologica.
In ogni caso coloro che avranno ottenuto l'abbreviazione dovranno sostenere gli esami degli anni precedenti prima di quelli dell'anno al quale sono stati ammessi.

Art. 106. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia e dietologia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° Anno:
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° Anno:
Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° Anno:
Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema, nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° Anno:
Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Insegnamenti complementari:
Parassitologia medica; genetica medica; semeiotica dermatologica; radiologia; semeiotica oculistica; semeiotica ginecologica.
Per codesti insegnamenti viene lasciata al direttore della scuola la facoltà di inserirne uno o più nei vari anni del corso di specializzazione.

Art. 107. - Verranno inoltre tenute esercitazioni di laboratorio e di pratica clinica.
Oltre i corsi ufficiali si potranno svolgere lezioni o conferenze su temi di interesse internistico, tenuto da studiosi particolarmente competenti invitati dalla direzione della scuola.
La frequenza alle lezioni, conferenze di esercitazioni è obbligatoria; pure obbligatorio è un periodo d'internato in divisione medica di almeno 3 mesi per ogni anno in corso.
Alla fine di ogni anno accademico si terranno sessioni d'esame per coloro che hanno seguito materie annuali e per coloro che avranno completato la frequenza di materie pluriennali.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti dovranno aver superato gli esami dei 5 anni e dovranno presentare e discutere una tesi scritta su argomento di medicina generale concordato con la direzione della scuola.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 108. - La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'istituto di igiene, il cui professore di ruolo è direttore della scuola stessa. Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di trenta iscritti per i tre anni di corso.
L'ammissione al primo anno è subordinata ad un esame preliminare dei candidati. Abbreviazioni di corso possono essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio del direttore della scuola, una particolare preparazione nel campo dell'igiene e della medicina preventiva. La scelta dell'orientamento deve avvenire al momento dell'iscrizione al terzo anno e l'ammissione è limitata ai posti disponibili tenuto conto del merito scolastico nei primi due anni di corso.

Art. 109. - Gli insegnamenti fondamentali sono:

1° Anno:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione ed organizzazione sanitaria.

3° Anno: (con orientamento di sanità pubblica)

Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inquinamento atmosferico;
Igiene edilizia ed urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanità pubblica;
(con orientamento di laboratorio)
Microbiologia applicata all'igiene;
Microscopia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia ed istologia patologica;
(con orientamento di direzione ospedaliera)
Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza ospedaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera;
Selezione ed istruzione professionale del personale ospedaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico;
(con orientamento di igiene e medicina scolastica)
Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Al piano di studi proposto per ogni anno di corso si aggiunge obbligatoriamente un corso complementare che il candidato potrà scegliere a seconda dell'interesse tra il seguente gruppo di materie complementari:

Ispezione delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologia;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica.

Art. 110. - Gli allievi sono tenuti a frequentare, in qualità di interni, ospedali ed altri servizi sanitari secondo quanto stabilito dalla direzione della scuola.
Sono a disposizione degli interni, per la loro preparazione, i laboratori di chimica e di batteriologia e lo ambulatorio di medicina preventiva dell'istituto di igiene. Il personale a disposizione è costituito da tre assistenti e da un tecnico, oltre che dal personale dei servizi centralizzati della facoltà.
Alla fine di ogni anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni di corso successivi, debbono aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.
L'esame di diploma si sostiene alla fine del terzo anno e consiste nella discussione di una tesi scritta assegnata dalla direzione della scuola.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 111. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi i laureati, in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia e veterinaria, complessivamente in numero massimo di 30 (trenta) per i tre anni di corso.

Art. 112. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
Chimica microbiologica;
Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
Analisi statistica del dosaggio biologico;
Genetica dei microorganismi;
Metodi e dosaggi microbiologici.

2° Anno:
Immunologia;
Batteriologia speciale;
Protozoologia;
Virologia generale e tecnica virologica.

3° Anno:
Virologia speciale;
Microbiologia degli alimenti;
Microbiologia industriale;
Micologia.

Art. 113. È obbligatoria la frequenza in istituto, come la partecipazione alle lezioni ed alle esercitazioni.
Alla fine di ogni anno gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie svolte durante l'anno.
Abbreviazioni di corso possono essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio del direttore della scuola, una precedente particolare preparazione microbiologica.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver completato gli esami dei tre anni, dovranno presentare e discutere una tesi scritta su di un argomento di interesse microbiologico concordato con il "direttore della scuola".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 49. - VALENTINI