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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 430

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2006)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  31-1-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;
Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale medesima, la regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di previdenza ed assicurazioni sociali idonee ad integrare gli interventi generali dello Stato per adattarli alle specifiche esigenze della popolazione e delle attività produttive della Valle d'Aosta.
2. Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla regione o comunque da essa esercitate nella materia di cui al comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta.
- La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente: "La regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica".
- Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente:
"La regione ha la facoltà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:
(omissis)
h) previdenza e assicurazioni sociali;".